IL GIUDICE DI PACE Rilevato che con ricorso ex art. 205 c.d.s., depositato in data 6 ottobre 2003, Farnese Carlo ha proposto opposine avverso il verbale di accertamento di violazione n. 3021U/2003/V del 24 maggio 2003, notificatogli in data 7 luglio 2003, col quale la Polizia municipale del comune di San Miniato (Pistoia) gli ha contestato la violazione dell'art. 142, comma 9, c.d.s., e comminato la sanzione amministrativa di Euro 343,35, oltre euro 11,00 per spese; che il ricorso e' stato tempestivamente proposto; che il ricorrente non ha provveduto al pagamento del deposito cauzionale previsto dall'art. 204-bis c.d.s., sollevando questione di legittimita' costituzionale di detta norma, perche' in contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione; Ritenuto che tale questione non e' manifestamente infondata, in quanto l'art. 204-bis c.d.s. nella parte in cui subordina l'ammissibilita' al pagamento di una somma pari alla meta' del massimo edittale della sanzione inflitta, rappresenta un ingiustificato deterrente alla tutela dei diritti in sede giurisdizionale e questo soprattutto per i cittadini meno abbienti, i quali vengono a trovarsi in una condizione piu' svantaggiata rispetto a coloro che possono pagare la cauzione senza eccessivi sforzi economici; che la questione e' gia' stata sollevata da altri giudici di pace, con argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili; che il giudizio non puo' essere definito prescindendo dalla risoluzione della ridetta questione di legittimita' costituzionale;