IL GIUDICE DI PACE

    Rilevato che con ricorso ex art. 205 c.d.s., depositato in data 6
ottobre  2003,  Farnese Carlo ha proposto opposine avverso il verbale
di  accertamento  di  violazione  n. 3021U/2003/V del 24 maggio 2003,
notificatogli  in data 7 luglio 2003, col quale la Polizia municipale
del  comune  di San Miniato (Pistoia) gli ha contestato la violazione
dell'art.   142,   comma   9,   c.d.s.,   e   comminato  la  sanzione
amministrativa di Euro 343,35, oltre euro 11,00 per spese;
        che il ricorso e' stato tempestivamente proposto;
        che il ricorrente non ha provveduto al pagamento del deposito
cauzionale previsto dall'art. 204-bis c.d.s., sollevando questione di
legittimita'  costituzionale di detta norma, perche' in contrasto con
gli artt. 2, 3, 24 e 25 della Costituzione;
    Ritenuto  che  tale questione non e' manifestamente infondata, in
quanto   l'art. 204-bis   c.d.s.   nella   parte   in  cui  subordina
l'ammissibilita'  al  pagamento  di  una  somma  pari  alla meta' del
massimo    edittale   della   sanzione   inflitta,   rappresenta   un
ingiustificato   deterrente   alla   tutela   dei   diritti  in  sede
giurisdizionale e questo soprattutto per i cittadini meno abbienti, i
quali vengono a trovarsi in una condizione piu' svantaggiata rispetto
a  coloro  che  possono  pagare  la  cauzione  senza eccessivi sforzi
economici;
        che  la questione e' gia' stata sollevata da altri giudici di
pace, con argomentazioni che appaiono pienamente condivisibili;
        che  il  giudizio non puo' essere definito prescindendo dalla
risoluzione della ridetta questione di legittimita' costituzionale;